Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007 (*).  

Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 22.
(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida).

Articolo 22.
(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida).

        1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: «dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o luglio 2008».

        Identico.

 

Articolo 22-bis.
(Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori).
         1. All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «Fino alla data del 1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione),».

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Articolo 22-ter.
(Interventi in materia di disagio abitativo).
 

        1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della compiuta realizzazione dei programmi concordati all'esito della concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 9 del 2007, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della stessa legge n. 9 del 2007, è sospesa fino al 15 ottobre 2008.

         2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Continuano a trovare applicazione, altresì, i benefici fiscali di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 9 del 2007.
         3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2,59 milioni di euro per l'anno 2008 e in 8,75 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede ai sensi del comma 4.
         4. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l'importo di 11,34 milioni di euro relativo all'anno 2007 è conservato nel conto dei residui e versato ad apposita contabilità speciale di tesoreria per essere riversato all'entrata del bilancio dello Stato per 2,59 milioni di euro nell'anno 2008 e per 8,75 milioni di euro nell'anno 2009.
         5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978 prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
         6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Articolo 22-quater.
(Investimenti immobiliari degli enti previdenziali).
 

        1. Il comma 489 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

         «489. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso relativi a somme accantonate per i piani di impiego approvati dai Ministeri

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 vigilanti, a fronte dei quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate; le medesime somme sono investite entro il limite di cui al comma 488. Sono, altresì, fatti salvi i procedimenti per opere per le quali siano stati già consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, o per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati».
 

        2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

         3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978 prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
 

Articolo 22-quinquies.
(Interventi per la riqualificazione della caserma Rossani e del quartiere Carrassi di Bari).
 

        1. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di garantire la realizzazione degli interventi necessari per la riqualificazione della caserma Rossani e del quartiere Carrassi - San Pasquale da parte del comune di Bari.

         2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a euro 682.000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a euro 45.000, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, quanto a euro 2.273.000, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le

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 attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Articolo 22-sexies.
(Istituzione, durata e compiti del commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro).
 

        1. È istituito il commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.

         2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il commissario straordinario del Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007 è sostituito dal commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.
         3. Il commissario delegato dura in carica sino al 31 dicembre 2009.
         4. È di competenza del commissario delegato la realizzazione delle attività previste dal piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro, redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007.
         5. Per l'attuazione del piano di sviluppo del porto di Gioia Tauro, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un'apposita unità di coordinamento, alle dipendenze del commissario delegato.
         6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 600.000 per l'anno 2008 e a euro 750.000 per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nel capitolo 1096 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 2008 e nel corrispondente capitolo per l'anno 2009.
 

Articolo 22-septies.
(Proroga del termine per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto).
 

        1. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 1o marzo 2005, n. 32, limitatamente alla liberalizzazione regolata di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 1, è differito al 31 dicembre 2008.

 

Art. 22-octies.
(Disposizioni in materia di modifiche dei veicoli in circolazione).
 

      1. All'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

             a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
         "2-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate,

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 esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate, in deroga alle disposizioni in materia, senza nulla osta della casa costruttrice e senza visita e prova, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l'accreditamento, nonché le modalità e le condizioni per l'effettuazione delle modifiche»;
             b) al comma 3, le parole da: «è soggetto alla sanzione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ovvero circola senza l'aggiornamento della carta di circolazione, quando prescritto, o senza la certificazione di cui al comma 2-bis, nei casi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Tale sanzione non si applica qualora il veicolo, per esigenze del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, sia accompagnato dalla prenotazione non scaduta della visita e prova prescritte».